Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende spunto da una vicenda accaduta il 5 marzo 1999, data in cui uno squilibrato, armato di pistola, fa irruzione in un'aula del dipartimento di fisica tecnica dell'università di Padova, uccide il professore Walter Maccato e ferisce gravemente altri colleghi della vittima, tra cui il professore Francesco De Ponte. Da quel momento la vita del professore De Ponte consiste nel passare dal letto alla sedia a rotelle e viceversa; non risponde agli stimoli esterni verbalmente o gestualmente e pertanto non si sa neanche se sia in grado di recepirli. C'è chi definisce questo stato come «vegetativo». Francesco è assistito dalle amorevoli cure della moglie Paola.
      Lo scopo della proposta di legge è pertanto quella di obbligare i detentori di armi ad avere un'assicurazione, in quanto le famiglie delle vittime colpite da queste tragedie sono costrette a sostenere ingenti spese per cure, senza aiuti e sovvenzioni (salvo i rari casi in cui si parli di strage terroristica o simili).
      Pertanto, all'articolo 1 della proposta di legge si stabilisce che le armi comuni da sparo elencate all'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, e successive modificazioni, non possono essere detenute o utilizzate se i possessori delle stesse non stipulino, secondo le disposizioni della proposta di legge, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. L'articolo 2 citato recita: «(...) sono armi comuni da sparo:

          a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

          b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo, con azione manuale;

 

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          c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

          d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

          e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

          f) le rivoltelle a rotazione;

          g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

          h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

      Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
      Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
      Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
      Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile».

 

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